Art. 32.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettere d) e i), e 5, comma 1, lettera d), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa recante la disciplina delle notificazioni per posta elettronica certificata nel processo penale.